1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti. Al fine di normare l'attivitą contrattuale il Consiglio Comunale adotta apposito regolamento. 2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione del responsabile di procedimento di spesa che deve indicare: a) il fine che con il contratto si intende perseguire, b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, c) le modalitą di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti. 3. In rappresentanza del Comune, nella stipulazione dei contratti, interviene il responsabile di uffici e servizi del settore funzionale competente per materia. 4. Il Segretario Comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al comma 1. |