Comuni Italiani Art. 37 - Collaborazioni Esterne. Statuto Comunale di Balangero (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini balangeresi

Statuto Comune di Balangero

Parte I - Ordinamento Strutturale
Titolo II - Organi Burocratici ed Uffici
Capo I - Organizzazione degli Uffici e Personale
Art. 37 - Collaborazioni Esterne
1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti esterni all'Amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

 
Altri Articoli:
Art. 38 - Stato Giuridico, Trattamento Economico e Funzioni del Segretario Comunale
Art. 36 - Incarichi a Contratto
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