Comuni Italiani Art. 27 - Attribuzioni di Organizzazione. Statuto Comunale di Balangero (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini balangeresi

Statuto Comune di Balangero

Parte I - Ordinamento Strutturale
Titolo I - Organi di Governo
Art. 27 - Attribuzioni di Organizzazione
1. Il Sindaco:
a) convoca e presiede la Giunta, stabilendo gli argomenti da porre all'ordine del giorno;
b) riceve le dimissioni degli Assessori;
c) ha facoltà di delegare agli Assessori i poteri che la legge gli attribuisce. In particolare il Sindaco può delegare ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti. L'attività di sovrintendenza si traduce in una articolata specificazione degli indirizzi e nell'esercizio del potere di controllo;
d) autorizza le missioni degli Assessori e del Segretario Comunale;
e) presiede le assemblee pubbliche nelle quali partecipa come rappresentante dell'ente.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori deve essere comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

 
Altri Articoli:
Art. 28 - Attribuzioni quale Ufficiale del Governo
Art. 26 - Attribuzioni di Vigilanza
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