Comuni Italiani Art. 85 - Ordinanze. Statuto Comunale di Avigliana (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini aviglianesi

Statuto Comune di Avigliana

Parte II - Organizzazione Territoriale e Forme Associative
Titolo III - Funzione Normativa
Art. 85 - Ordinanze
1. Il Sindaco e i responsabili dei servizi, secondo le rispettive competenze, emanano ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Le ordinanze di cui al comma 1., devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

3. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità previste dalla legge. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

4. In caso di assenza del Sindaco o del responsabile di servizio, le ordinanze sono emanate da chi rispettivamente li sostituisce ai sensi del presente Statuto e del regolamento.
Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma secondo.

 
Altri Articoli:
Art. 86 - Entrata in Vigore dello Statuto
Art. 84 - Adeguamento delle Fonti Normative Comunali a Leggi Sopravvenute
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Avigliana
Provincia di Torino
Regione Piemonte
Lista Siti su Avigliana

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Torino: Comune di Azeglio Comune di Arignano Lista