Comuni Italiani Art. 73 - Azione Popolare. Statuto Comunale di Avigliana (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini aviglianesi

Statuto Comune di Avigliana

Parte I - Organizzazione Istituzionale
Titolo II - Organi Gestionali ed Uffici
Capo III
Art. 73 - Azione Popolare
1. Ciascun cittadino puņ fare valere, innanzi alla giurisdizione amministrativa, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

 
Altri Articoli:
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Art. 72 - Effetti del Referendum
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