Comuni Italiani Art. 71 - Referendum. Statuto Comunale di Avigliana (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini aviglianesi

Statuto Comune di Avigliana

Parte I - Organizzazione Istituzionale
Titolo II - Organi Gestionali ed Uffici
Capo III
Art. 71 - Referendum
1. Sono previsti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, per attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, per materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio. Soggetti promotori del referendum possono essere:
a) il 20 per cento dei cittadini elettori della Camera dei Deputati residenti nel Comune;
b) il Consiglio comunale a maggioranza dei componenti assegnati.

3. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

4. All'onere finanziario per le spese referendarie l'Amministrazione dovrà fare fronte con proprie entrate.

 
Altri Articoli:
Art. 72 - Effetti del Referendum
Art. 70 - Partecipazione alle Commissioni
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