Comuni Italiani Art. 65 - Associazionismo e Partecipazione. Statuto Comunale di Avigliana (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini aviglianesi

Statuto Comune di Avigliana

Parte I - Organizzazione Istituzionale
Titolo II - Organi Gestionali ed Uffici
Capo II
Art. 65 - Associazionismo e Partecipazione
1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di Frazioni e Borgate.

2. Apposito regolamento dovrà stabilire la possibilità ed individuare i criteri oggettivi per le possibili forme di collaborazione delle associazioni con l'Ente locale sulla base degli artt. 112 e 113 bis del D. Lgs. N. 267/2000, quali concessioni per la gestione di impianti di rilevanza sociale, per la gestione di progetti culturali e per la partecipazione alle società miste di gestione di servizi, o per la gestione diretta di questi, allo scopo di tutelare gli interessi senza fine di lucro che detti servizi devono garantire.

 
Altri Articoli:
Art. 66 - Associazioni
Art. 64 - Proposte
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