Comuni Italiani Art. 63 - Petizioni. Statuto Comunale di Avigliana (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini aviglianesi

Statuto Comune di Avigliana

Parte I - Organizzazione Istituzionale
Titolo II - Organi Gestionali ed Uffici
Capo I
Art. 63 - Petizioni
1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, anche in forma collettiva, al Sindaco per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al 1° comma dell'art. 61 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità. Il Sindaco procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione, consultabile dai Consiglieri, è esaminata entro giorni 30 dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al 3° comma non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

 
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