1. Il Consiglio Comunale può deliberare che la gestione di un servizio pubblico avvenga a mezzo di Società per Azioni, o Società a Responsabilità Limitata, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, quando la natura del servizio faccia ritenere opportuna, sulla base di idonea documentazione economica e funzionale, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. 2. Al di fuori dei casi di cui al precedente comma, il Consiglio Comunale può disporre la partecipazione del Comune a Società di capitali, la cui finalità assuma rilevanza rispetto alle funzioni ed ai compiti del Comune. 3. Gli Amministratori delle Società, nominati dal Sindaco, devono essere scelti tra persone che siano estranee al Consiglio Comunale, di comprovata esperienza amministrativa e tecnico-professionale nel particolare settore di attività. 4. Gli organi delle aziende, delle istituzioni ed i responsabili del Comune in SpA durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del Sindaco che li ha nominati, esercitando, tuttavia, le funzioni fino alla nomina dei successori. |