01. il territorio di Angrogna, elemento costitutivo del comune e componente specifica dell'autonomia spettante alla comunità di Angrogna, rappresenta pure nel suo complesso e nelle sue componenti, un bene ambientale di inestimabile valore, che il comune intende tutelare nella sua bellezza naturale, nelle sue caratteristiche originali ed antropiche. 02. la tutela dell'ambiente viene assunta, quindi, dal comune di Angrogna quale principio informatore della sua attività e, quindi, quale elemento primario ai fini della valutazione di ogni intervento pubblico o privato sul territorio. 03. tale principio si intreccia, pertanto, indissolubilmente con l'azione dell'ente volta allo sviluppo sociale ed economico della comunità locale. il comune non ammette interventi di tutela ambientale che risultino conflittuali con la tutela dell'elemento umano della realtà locale e, quindi, con lo sviluppo socio-economico della comunità, così come non ammette interventi volti a tale sviluppo che siano contrastanti con la tutela dell'ambiente. 04. in tale ottica il comune intende svolgere ogni azione per arginare e, se possibile, invertire il processo di spopolamento del territorio, nella consapevolezza che l'abbandono del territorio costituisce il primo elemento di degrado ambientale e che non può esservi un reale sviluppo se non è fondato sulla tutela dell'elemento umano oltrechè dell'elemento ambientale del territorio. |