01. le modificazioni allo statuto possono essere proposte al consiglio a seguito di deliberazione adottata dalla giunta comunale o su richiesta di uno o più consiglieri. 02. eventuali proposte di iniziativa popolare, espresse ai sensi dell' artt. 42 , dovranno essere accolte in apposita deliberazione della giunta comunale ai fini previsti dal comma 01 . 03. il sindaco cura l'invio a tutti i consiglieri delle proposte suddette almeno 30 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate. 04. il consiglio comunale in riferimento all' artt. 05 , comma 03 ed all' artt. 56 , comma 07 ,fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello statuto e dei regolamenti da parte dei cittadini che risiedono nel comune e delle persone giuridiche che vi hanno sede, affidandone alla giunta l'esecuzione. 05. ogni anno il consiglio comunale potrà riesaminare, sentita l'apposita commissione, il testo del presente statuto al fine di apportarvi eventuali integrazioni e modificazioni migliorative, alla luce dell'esperienza della nuova legislazione, della eventuale giurisprudenza e delle indicazioni provenienti dallo stato e dalla regione. |