01. gli abitanti delle frazioni geografiche o delle borgate possono costituirsi in assemblea, permanente od occasionale, per la trattazione di problemi concernenti la frazione o la borgata e presentare le conclusioni della trattazione, utilizzando anche le forme della petizione e della proposta, ferme restando le norme di cui agli artt. 42 e 43. 02. il sindaco, per iniziativa propria o su decisione della giunta o del consiglio potrà convocare la cittadinanza in assemblea pubblica oppure le assemblee di cui al comma 01 , per la trattazione di argomenti o problemi di particolare rilevanza. |