01. se la natura e l'oggetto del servizio pubblico in relazione alla dimensione socio economica del medesimo ne consigliano l'esercizio associato con altri comuni facenti parte della comunitą montana, la gestione del servizio deve dal comune essere affidata alla medesima. in particolare l'affidamento dovrą riguardare i servizi socio-assistenziali e quelli territoriali di base. 02. l'affidamento avviene con deliberazione del consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti che determinerą, in rapporto con gli organi competenti della comunitą montana, i tempi, i modi ed i costi della gestione delegata. 03. il comune usufruirą delle prestazioni tecniche anche nel campo della informatizzazione, rese dai competenti uffici della comunitą montana, formalizzando le relative procedure nelle forme indicate nel comma precedente. 04. il comune, comunque, non potrą essere in alcun modo vincolato, nč nei confronti della comunitą montana nč nei confronti di qualsiasi altro soggetto di cooperazione fra i comuni, per quanto concerne impegni finanziari non predeterminati ed accettati nel loro preciso ammontare. |