Comuni Italiani Art. 36 Servizi Pubblici Locali. Statuto Comunale di Angrogna (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini angrognini

Statuto Comune di Angrogna

Capo 06 - I Servizi Pubblici
Art. 36 Servizi Pubblici Locali
01. i servizi pubblici esercitabili dal comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati.

02. i servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.

03. la gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

04. i modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito regolamento.

05. ai fini di cui alla precedente lettera b) , il comune può partecipare con proprie quote a società di capitale.

 
Altri Articoli:
Art. 37 - Istituzione e Azienda Speciale
Art. 35 - la Revisione Economico-finanziaria
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