Comuni Italiani Art. 31 - L'organizzazione degli Uffici e del Personale. Statuto Comunale di Angrogna (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini angrognini

Statuto Comune di Angrogna

Capo 04 - Organi Burocratici il Personale
Art. 31 - L'organizzazione degli Uffici e del Personale
01. il comune disciplina con apposito regolamento la normativa concernente il personale e la relativa dotazione organica, nonchè l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

02. a tal fine viene, in via generale, previsto che, stante la piccola dimensione demografica del comune, l'attività esecutiva è affidata ad un unico ufficio plurisettoriale ed a servizi a valenza tecnica. l'ufficio comprende almeno i settori amministrativo, tecnico, finanza e tributi, demografico, vigilanza e notificazioni. i servizi attendono almeno alle attività di pulizia, scolastiche, manutenzione, trasporti, viabilità, acquedotto, fognatura-smaltimento e depurazione acque, raccolta e smaltimento rifiuti. i settori ed i servizi sono affidati a personale dipendente o convenzionato o comandato, o per quanto riguarda i servizi sono gestiti in collaborazione con altri comuni od altri enti o affidati in appalto, nelle forme consentite e previste. ciascuna unità del personale può essere addetta ad uno o più settori o servizi. l'ufficio ed i servizi dipendono gerarchicamente dal segretario comunale.

03. il regolamento di cui al primo comma deve considerare che lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti del comune sono disciplinati con accordi collettivi nazionali di durata triennale resi esecutivi con decreto del presidente della repubblica, secondo le procedure previste dall' artt. 06 della legge 29.03.1983 , n. 93 . in ogni caso, in base alle leggi vigenti è riservata al regolamento di cui al primo comma la disciplina dell'accesso al rapporto di impiego col comune, del conferimento della titolarità dei singoli posti in organico, delle cause di cessazione del rapporto e delle garanzie dei dipendenti in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali.

04. il regolamento di cui al primo comma disciplina, "la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio", secondo le norme previste per gli impiegati civili dello stato.

05. è istituita la commissione di disciplina composta dal sindaco o da un suo delegato, che la presiede, dal segretario dell'ente e da un dipendente designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative presenti nell'ente e fra quelle riconosciute ai sensi dell' artt. 08 del d.p.r. 23.08.1988 , n. 39.

06. le norme del presente articolo s'applicano anche agli uffici ed al personale degli enti dipendenti, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi vigenti.

 
Altri Articoli:
Art. 32 - il Segretario Comunale
Art. 30 - la Mozione di Sfiducia, la Revoca e la Sostituzione
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