01. la giunta compie tutti gli atti di amministrazione, che non siano riservati dalla legge al consiglio, e che non rientrino nelle competenze, di legge o statutarie, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario comunale o dei funzionari dirigenti e direttivi ovvero apicali. 02. la giunta riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositive di impulso nei confronti dello stesso. 03. quando un quinto dei consiglieri comunali ne facciano richiesta scritta e motivata, con l'indicazione delle norme violate, entro 10 giorni dall'inizio dell'affissione all'albo pretorio delle deliberazioni di competenza della giunta per le materie sottoelencate, tali deliberazioni sono sottoposte al controllo di legittimità: a) acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti; b) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti, a terzi; c) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale. 04. entro gli stessi termini di cui al comma 03 possono essere altresì sottoposte al controllo le deliberazioni della giunta quando un quinto dei consiglieri, con richiesta scritta e motivata, le ritengano viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del consiglio. 05. sono soggette al controllo di legittimità le deliberazioni della giunta di cui all' artt. 21 comma 07. 06. non sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni. |