1. Il Comune emana regolamenti nelle materie a esso demandate dalla legge o dallo Statuo e in tutte le altre materie di competenza comunale. 2. Nelle materie di competenza riservate dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie. 3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse. 4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere e agli elettori, ai sensi di quanto disposto dall'art. 57 del presente Statuto. 5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati. 6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è diventata esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli. |