1. L'amministrazione comunale favorisce l'attività delle associazioni, dei comitati o degli Enti operanti sul proprio territorio, anche su base di frazione o di quartiere, a tutela di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici, sociali, sportivi, ambientali, umanitari, religiosi e di tradizioni. 2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'Ente attraverso gli apporti consultivi alle commissioni consiliari, l'accesso libero alle strutture e ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazione, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblici e alla soluzione dei problemi amministrativi. 3. E' altresì favorita la formazione di organismi a base associativa e gruppi di volontariato che si propongono di concorrere alla gestione dei servizi pubblici a domanda individuale. A questi organismi può essere affidata, compatibilmente con quanto prescritto dall'art. 36 del presente Statuto e previo accertamento del possesso della capacità giuridica, in base a norme di regolamento, la gestione di tali servizi, con l'obbligo di riferire al Consiglio circa i risultati della gestione. 4. L'amministrazione comunale potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma, predeterminandone modi e forme in un apposito regolamento. |