Comuni Italiani Art. 27 - Vicesindaco. Statuto Comunale di Andrate (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini andratesi

Statuto Comune di Andrate

Titolo II - Organi Elettivi
Capo III - il Sindaco
Art. 27 - Vicesindaco
1. Il Vicesindaco è nominato in sede di costituzione della Giunta, dal Sindaco.

2. Oltre alle funzioni di cui al 1° comma dell'art. 22 del presente statuto, allo stesso compete la sostituzione del Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi delle Leggi vigenti.

3. In assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, assume le funzioni vicarie l'altro Assessore.

4. Della nomina del Vicesindaco e del criterio per le eventuali sostituzioni temporanee del Sindaco e del Vicesindaco viene data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla sua elezione.

5. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco o all'altro Assessore, deve essere fatto comunicazione al Consiglio e agli organi previsti dalla Legge.

 
Altri Articoli:
Art. 28 - Principi e Criteri Fondamentali di Gestione
Art. 26 - Attribuzioni di Organizzazione
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