Art. 23 Bis - Cessazione dalla Carica. Statuto Comunale di Andrate (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini andratesi
Statuto Comune di Andrate
Titolo II - Organi Elettivi Capo III - il Sindaco
Art. 23 Bis - Cessazione dalla Carica
1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.