1. Il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche, culturali e delle tradizioni. 2. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione. 3. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione. 4. Il Comune favorisce tutte le iniziative concertate con la Comunità Montana in particolare quelle dirette al sostegno e alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio. 5. Il Comune promuove e favorisce iniziative umanitarie e scambi culturali anche con popolazioni e comunità esterne. 6. Il Comune può adottare carte di diritti, elaborate da cittadini, associazioni o Enti, fatte proprie dal Consiglio Comunale. 7. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi: a. il rispetto della dignità umana; b. il rispetto del principio di uguaglianza tra uomo e donna; c. il superamento degli squilibri economici, sociali, culturali, territoriali, ambientali e geologici esistenti nel proprio ambito; d. la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione; e. il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con attività delle organizzazioni di volontariato; f. la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita; g. il sostegno e la promozione di attività nel campo della scuola, dello sport, del turismo, dell'arte e del tempo libero. |