1.La Giunta Comunale , mediante apposita deliberazione, provvederà ad autorizzare la costituzione in giudizio dell'Ente ed a conferire incarico ad un legale per la difesa delle ragioni del Comune, demandando ai competenti responsabili di servizio l'adozione dei conseguenti atti gestionali. 2. In tutti i gradi di giudizio per la rappresentanza del comune, sia come attore che come convenuto, fatta eccezione: a) per i processi tributari di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nei quali il comune, in tutti i gradi, è rappresentato dal responsabile del relativo tributo; b) per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 63, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nelle quali il comune è rappresentato dal responsabile del servizio personale; su conforme indirizzo espresso dalla giunta comunale ai sensi dell'art. 107, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sarà seguita la procedura di cui al successivo comma 3. 3. Con determinazione del direttore generale di cui all'art. 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero del segretario comunale: a) sarà designato il Sindaco o il responsabile del servizio interessato alla rappresentanza del comune nonché, in caso di sua assenza o impedimento, il suo sostituto; b) sarà confermata la nomina del legale incaricato della difesa delle ragioni del comune. |