1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale puō costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale. 2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione, č stabilito con l'atto istitutivo, dal consiglio comunale. 3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 44 per le aziende speciali. 4. Il direttore generale dell'istituzione č l'organo al quale č attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilitā; č nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso. 5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni č stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attivitā, criteri di efficacia, efficienza ed economicitā ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti. 6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalitā e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. 7. L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni. |