1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attivitā rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile. 2. La scelta della forma di gestione č subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto. 3. La gestione dei servizi pubblici sarā assicurata nelle seguenti forme: a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda; b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunitā sociale; c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di pių servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale; d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale; e) a mezzo di societā per azioni o a responsabilitā limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal comune, qualora ricorrano i presupposti di cui al successivo art. 46, comma 1; f) a mezzo di societā per azioni senza il vincolo della proprietā pubblica maggioritaria a norma dell'articolo 116 del T.U. n. 267/2000, e del successivo art. 46, commi 2 e 3. |