E' istituito il Difensore Civico. Il Comune ha la facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statati e altri soggetti pubblici della provincia per l'istituzione di un comune ufficio del difensore civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell'accordo medesimo secondo le modalità definite nei commi successivi. 1. Nomina 1. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale; 2. La nomina dovrà avvenire con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati, tra i cittadini che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa; 3. La nomina può avvenire in convenzionamento con altri Enti Locali. Per la nomina valgono tutte le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri Comunale, salvo che il Regolamento non individui altre cause; 4. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti; 5. Il difensore civico dura in carica fino alla scadenza dell'organo che lo ha nominato; 6. Non può essere nominato difensore civico: a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale; b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei concorsi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici; c) i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istitituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contirbuti; d) che fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazine comunale in maniera continuativa; e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, il segretario comunale o dipendenti che svolgono funzioni apicali. 2. Decadenza e Revoca 1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'Amministrazione Comunale; 2. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale, con lo stesso quorum per la nomina; 3. Il difensore civico può essre revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati ed in forma segreta; 4. In caso di dimissioni, il consiglio comunale dovrà provvedere alla sostituzione entro 45 giorni, così pure in caso di revoca o decadenza. 3. Funzioni 1. Il difensore civico ha compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ratardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini; 2. Ha, inoltre, funzione di controllo sugli atti deliberativi, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando 1/5 dei Consiglieri ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, quando le deliberazioni riguardino: a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario; b) dotazioni organiche e relativi variazioni; c) assunzione del personale; 3. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento; 4. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolta a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana. 4. Facoltà e prerogative 1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, oltre alle risorse necessarie allo svolgimento del suo incarico; 2. Il difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'Amministrazione Comunale dei concessionari di pubblici servizi; 3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio, se non previsto dalla legge; 4. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati; 5. Il difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni. 5. Relazione annuale 1. Il difensore civico presente ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle; 2. La relazione deve essere trasmessa a tutti i consiglieri comunali entro 30 giorni. 6. Indennità di funzione 1. Al difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal consiglio comunale. |