Comuni Italiani Art. 33 - Azione referendaria. Statuto Comunale di Airasca (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini airaschesi

Statuto Comune di Airasca

Titolo III - Istituti di Partecipazione - Difensore Civico
Capo II - Referendum
Art. 33 - Azione referendaria
1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:
a) in materia di tributi locali e di tariffe;
b) su attivitā amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
a) il dieci per cento del corpo elettorale;
b) il consiglio comunale.

4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

 
Altri Articoli:
Art. 34 - Disciplina del referendum
Art. 32 - Cittadini dell'Unione europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale
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