Art. 33 - Azione referendaria. Statuto Comunale di Airasca (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini airaschesi
Statuto Comune di Airasca
Titolo III - Istituti di Partecipazione - Difensore Civico Capo II - Referendum
Art. 33 - Azione referendaria
1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum: a) in materia di tributi locali e di tariffe; b) su attivitā amministrative vincolate da leggi statali o regionali; c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. I soggetti promotori del referendum possono essere: a) il dieci per cento del corpo elettorale; b) il consiglio comunale.
4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.