Comuni Italiani Art. 20 - Elezione del Sindaco. Statuto Comunale di Airasca (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini airaschesi

Statuto Comune di Airasca

Titolo II - Organi Istituzionali del Comune (consiglio - Sindaco - Giunta)
Capo II - Sindaco e Giunta
Art. 20 - Elezione del Sindaco
1. Il sindaco č eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed č membro del consiglio comunale.

2. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Il sindaco č il titolare della rappresentanza generale del comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al vicesindaco e all'assessore all'uopo delegato.

4. Il Sindaco č il rappresentante legale dell'Ente, e come tale partecipa mediante apposita sottoscrizione alla costituzione di societā nelle quali sia interessato il Comune o alla stipulazione di convenzioni tra Enti.

 
Altri Articoli:
Art. 21 - Linee programmatiche
Art. 19 - Interrogazioni e mozioni
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