Comuni Italiani Art. 2 - Autonomia. Statuto Comunale di Airasca (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini airaschesi

Statuto Comune di Airasca

Titolo I - Principi Fondamentali
Art. 2 - Autonomia
1. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

3. Persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla vita pubblica, favorendo in tutti i settori i diritti inviolabili dei soggetti più deboli e, in particolare, dei minori, dei malati e degli anziani, dei sofferenti mentali, degli handicappati e dei meno abbienti, e promovendo interventi tesi alla prevenzione e al recupero per tossico-dipendenti, alcoolisti e carcerati.

4. Il comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della provincia, della regione, dello stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

5. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

6. Il comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

7.Gli stranieri residenti nel territorio del Comune hanno i diritti fondamentali alla qualità della vita, alla casa,alla salute, alla partecipazione alle attività sociali e culturali e alla istruzione e ad ogni forma di protezione e assistenza, senza discriminazione.

8. Il comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

9. Il comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

 
Altri Articoli:
Art. 3 - Sede
Art. 1 - Definizione
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