Comuni Italiani Art. 12 - Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo. Statuto Comunale di Airasca (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini airaschesi

Statuto Comune di Airasca

Titolo II - Organi Istituzionali del Comune (consiglio - Sindaco - Giunta)
Capo I Consiglio Comunale
Art. 12 - Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo
1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Le indennitā, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilitā ed incompatibilitā, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Nella stessa seduta il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

5. Entro un mese dalla prima seduta del consiglio il Sindaco, sentita la giunta presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6. Il consiglio esaminato detto programma ha facoltā di pronunciarsi su di esso con una votazione.

7. Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

8. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

9. Le attribuzioni del Consiglio Comunale sono individuate dall'art. 42 del T.U. N. 267/2000.

10. E' prevista la tutela assicurativa degli amministratori comunali e dei correlati organi tecnico-amministrativi per danni derivanti dall'esercizio del loro mandato o ufficio sia di ordine civile (per responsabilitā nei confronti dei terzi) che penale. L'Ente garantisce l'anticipazione delle spese legali e connesse al giudizio anche in caso di vertenze penali, salvo l'emanazione di una sentenza di condanna.

 
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