1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento , le attività ed i controlli. 2. Sono organi delle aziende speciali in consiglio d'amministrazione, il presidente, il direttore ed il collegio di revisione. 3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotati di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti , per funzioni pubbliche o private o per uffici ricoperti. 4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta. 5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, vi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi. 6. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato. 7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale. |