1. Il difensore civico può essere nominato dal consiglio comunale salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri. 2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti. 3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, proibità e competenza giuridico - amministrativa; deve, inoltre, essere in possesso della laurea in giurisprudenza o altra laurea equipollente. 4. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni sino all'insediamento del successore. 5. Non può essere nominato difensore civico: a) chi si trova in condizione di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale; b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri del culto, i membri dei partiti politici; c) i dipendenti del comune, gli amministratori ed i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituzioni ed aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi; d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale; e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il IV° con amministratori del comune, suoi dipendenti od il segretario comunale. |