1. Nello svolgimento della propria attivitā la Giunta si uniforma al principio della collegialitā. 2. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della giunta, assicura l'unitā d'indirizzo politico degli assessori e la collegiale responsabilitā delle decisioni. 3. La Giunta č convocata e presieduta dal Sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori. 4. Per la validitā delle sedute č richiesto l'intervento della metā dei suoi componenti, compreso il Sindaco. 5. La giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di paritā prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sue veci. 6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. 7. A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della giunta dirigenti e funzionari del comune, cittadini o autoritā, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione. 8. Il regolamento disciplina il funzionamento della Giunta per quanto non previsto dallo statuto. |