1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un massimo di quattro assessori, compreso il Vice Sindaco nominati dal Sindaco nell'ambito del Consiglio ,oppure esterni. 2. I componenti della Giunta sono nominati tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a Consigliere Comunale. 3. Il Sindaco, può, in relazione alle concrete esigenze, variare il numero degli assessori sempre nel rispetto del numero massimo ivi previsto. 4. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio Comunale. 5. Tale disposizione si applica a tutti i componenti che esercitano poteri di controllo nel territorio e carriere direttive. 6. Non possono far parte della Giunta contemporaneamente Assessori che siano coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti ed affini fino al 2° grado ed il coniuge, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco. 7. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune presso enti, istituzioni ed organismi interni ed esterni all'ente, se non nei casi espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò non competa loro per effetto della carica rivestita. 8. La Giunta all'atto dell'insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti. 9. Gli Assessori non Consiglieri comunali partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio. 10. Gli assessori comunque nominati non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni. |