1. Costituiti i Gruppi Consiliari, ciascun di essi elegge nel proprio seno un Capogruppo, dandone immediata comunicazione al Presidente - ovvero al Consigliere/a Anziano/a prima dell'elezione del Presidente - nonché al Segretario Generale e allegando a quest'ultima, comunicazione il verbale di elezione stilato nel corso della riunione del Gruppo. 2. Sulla base delle comunicazioni pervenute, viene costituita la Conferenza dei Capigruppo presieduta dal Presidente dell'assemblea, ovvero dal Consigliere/a Anziano/a sino all'elezione del Presidente. 3. In caso di mancata comunicazione ai sensi dei comma precedenti, si considera Capogruppo il componente più anziano di età nell'ambito del gruppo conciliare. 4. La conferenza dei Capigruppo ha il compito di programmare e organizzare i lavori del Consiglio, di predisporre l'ordine del Giorno in relazione alle richieste del Sindaco e della Giunta, ovvero dei Consiglieri/e nonché di decidere l'ordine di trattazione delle diverse questioni. E' fatta salva la convocazione da parte del Presidente del Consiglio nel caso di urgenza. 5. La conferenza dei Capigruppo adotta le proprie decisioni all'unanimità; ove questa non si realizzi, provvede il Presidente sulla base dell'orientamento prevalente. 6. Le decisioni così assunte, che riguardano l'organizzazione dei lavori del Consiglio e l'ordine di trattazione delle diverse questioni, sono vincolanti; decisioni alternative possono essere adottate a maggioranza dal Consiglio Comunale, su richiesta anche di un solo Consigliere comunale. |