Comuni Italiani Art. 50 - Servizio di Tesoreria. Statuto Comunale di Forio (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini foriani

Statuto Comune di Forio

Titolo V - Revisione Economico - Finanziaria
Art. 50 - Servizio di Tesoreria
1. Il servizio di tesoreria è affidato in base ad un capitolato d'oneri ad un'azienda di credito che disponga di una sede operativa nel Comune.

2. La concessione è regolata da apposita convenzione e può avere durata da un minimo di tré ad un massimo i cinque anni.

3. Al tesoriere deve essere trasmesso all'inizio di ogni esercizio copia del bilancio di previsione esecutivo a norma di legge e, successivamente, copia delle deliberazioni e variazioni di bilancio.

4. Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinarie mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

5. Il regolamento stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tale gestione.

 
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Art. 49 - Revisione Economico - Finanziaria
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