1. Il Consiglio Comunale elegger a maggioranza dei due terzi dei componenti il collegio dei revisori dei conti scegliendone un componente tra gli iscritti nel ruolo dei revisori, uno tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri. 2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo indipendente e volge funzioni di consulenza finanziaria e di collaborazione tecnica con il Consiglio Comunale, di controllo sulla regolarità contabile finanziaria e sulla efficienza della gestione del Comune. 3. Non sono eleggibili all'ufficio di revisori dei conti i Consiglieri Comunali, i loro parenti e gli affini entro il quarto grado, coloro che sono legati al Comune da un rapporto di prestazione d'opera retribuita. 4. Il componente scelto tra gli iscritti al ruolo dei revisori ufficiali dei conti funge da Presidente del collegio. 5. I revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono revocabili solo per inadempienze. 6. Ai revisori dei conti spetta un compenso annuo stabilito al momento della nomina. |