1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge. 2. Il Comune è titolare di autonomia impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe. Il Comune, nell'ambito della propria autonomia adotta i criteri nel distribuire il carico tributario, assicurando la partecipazione di ogni cittadino in ragione delle proprie capacità contributive. La finanza del Comune è costituita da: a) imposte proprie; b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali; e) tasse e diritti per servizi pubblici; d) trasferimenti erariali; e) trasferimenti regionali; f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale; g) risorse per investimenti; h) altre entrate. 3. Il Comune determina, nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciutele dalla legge, mediante deliberazione consiliare le tariffe ed i corrispettivi dei servizi pubblici comunali di carattere non strettamente assistenziale, in misura tale da coprire tendenzialmente i costi effettivi dei servizi medesimi. In tale prospettiva opera le opportune differenziazioni supportate da adeguate motivazioni sui criteri oggettivi che le hanno determinate. 4. Il servizio di ragioneria cura, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la tenuta di apposito inventario di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, nonché un elenco, diviso per categorie secondo la diversa natura dei beni ai quali si riferiscono, di tutti i titoli, le carte e le scritture relative al patrimonio ed alla sua amministrazione. 5. L'acquisto, la gestione e l'alienazione dei beni patrimoniali e demaniali avviene nelle forme e con le modalità previste dal regolamento. |