1. Il Comune riconosce il ruolo ed il valore delle forme associative di gestione dei servizi aventi rilevanza sovracomunale. All'uopo il Consiglio Comunale promuove la costituzione di consorzi tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale qualora non siano convenienti altre forme di gestione. E' altresì promossa la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali. Per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, il Comune può promuovere e concludere accordi di programma. 2. Ogni iniziativa in tal senso deve avvenire sulla base di convenzioni o statuto approvati a maggioranza assoluta dal Consiglio Comunale. Per quanto non previsto si rinvia a quanto stabilito dalla legge 142/90. |