1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza, che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, e qualora si renda opportuna, in relazione alla particolare natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di Società per Azioni a prevalente capitale pubblico locale. 2. Nell'atto costitutivo e nello Statuto delle Società per Azioni di cui al comma precedente è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio Sindacale, e la facoltà, a norma dell'Art. 2458 Cod. Civ. di riservare tali nomine al Consiglio Comunale. |