1. L'Istituzione č organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, dotato di autonomia gestionale. 2. Essa informa la propria attivitā a criteri di efficienza, ,economicitā ed ha l'obbligo minimo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. 3. Nell'ambito della legge l'ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e dal Regolamento. 4. Sono organi dell'Istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. 5. La nomina dei mčmbri del Consiglio di Amministrazione č effettuata dal Consiglio Comunale secondo le modalitā previste dal comma 6 del precedente art. 32. Il Presidente ed il Direttore dell'Istituzione sono nominati dal Consiglio di Amministrazione: il primo all'interno dello stesso Consiglio, il secondo anche tra cittadini esterni al Consiglio. 6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni, ne determina le finalitā e gli indirizzi, ne approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. |