Comuni Italiani Art. 31 - Il Difensore Civico. Statuto Comunale di Forio (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini foriani

Statuto Comune di Forio

Titolo III - La Partecipazione Popolare
Art. 31 - Il Difensore Civico
1. E' istituito l'ufficio del difensore civico, a garanzia dell'imparzialità, della legalità; della trasparenza e del buon andamento dell'amministrazione comunale.

2. Il difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei 2//3 dei componenti a scrutinio segreto. La designazione avviene tra i cittadini del Comune che diano garanzia di comprovata competenza in materia giuridico amministrativa.

3. Non possono ricoprire la carica di difensore civico gli amministratori comunali, i loro coniugi, i loro parenti ed affini fino al 2° grado, i dipendenti comunali ed i candidati alle ultime consultazioni amministrative.

4. L'ufficio del difensore civico è gratuito.

5. Tutti gli atti amministrativi aventi rilevanza esterna adottati da organi del Comune sono trasmessi in copia al Difensore Civico all'atto della loro assunzione.

6. Il Difensore Civico può accedere agli uffici comunali per prendere visione di ogni atto o documento ed ha diritto di ottenere a vista copia informale e, nel termine di giorni due da apposita richiesta, copia autentica.

7. Il Difensore Civico di propria iniziativa o su richiesta anche di singoli cittadini, di enti pubblici e privati, come di associazioni, interviene presso l'Amministrazione comunale, gli enti e le aziende sottoposti al suo controllo ed alla sua vigilanza, per assicurare il regolare corso del procedimento amministrativo, nonché la tempestività e correttezza degli atti, che li riguardano.

8. In ogni momento di propria iniziativa può inviare relazioni al Consiglio Comunale su specifiche questioni di interesse generale che necessitano di particolare e rapida valutazione, ed a richiesta può essere sentito dal Consiglio Comunale e dalle Commissioni consiliari.

9. Il Difensore Civico resta in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale. Egli cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni ovvero per revoca da parte del Consiglio Comunale deliberata con il voto dei 113 dei Consiglieri, per gravi inadempienze ai doveri d'ufficio su proposta di uno dei consiglieri comunali.

 
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