Comuni Italiani Art. 26 - Diritto all'Informazione. Statuto Comunale di Forio (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini foriani

Statuto Comune di Forio

Titolo III - La Partecipazione Popolare
Art. 26 - Diritto all'Informazione
1. Il Comune riconosce il diritto dei cittadini, singoli o associati, all'informazione sull'attività politica ed amministrativa comunale in conformità ai principi della legge 241/90. Tale informazione è assicurata:
a) dalla pubblicazione delle delibere adottate dal Consiglio Comunale e dalla Giunta nonché dei provvedimenti di competenza del Sindaco anche nella frazione Panza.
b) dalla pubblicazione dei Regolamenti del Comune;
c) dall'impiego degli strumenti di informazione o di comunicazione di massa, quali bollettini d'informazione comunale;
d) dagli incontri diretti degli organi comunali con i cittadini, con i sindacati, con le associazioni corporativistiche, con le organizzazioni di categoria, con le istituzioni culturali e con le altre organizzazioni sociali.

2. Il Comune predispone iniziative e strumenti adeguati per dare effettiva attuazione a quanto previsto dal precedente comma.

 
Altri Articoli:
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Art. 25 - Istituzioni di Musei
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