Comuni Italiani Art. 20 - Assessori Non Consiglieri. Statuto Comunale di Forio (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini foriani

Statuto Comune di Forio

Titolo II - Gli Organi del Comune
Sezione Quarta - La Giunta Municipale
Art. 20 - Assessori Non Consiglieri
1. Fermo restando il numero complessivo di sei assessori, alla carica di assessore possono essere eletti anche cittadini esterni al Consiglio Comunale, al fine di utilizzarne le particolari e comprovate esperienze.

2. Condizione necessaria e sufficiente all'elezione di tali cittadini è che essi siano in possesso dei requisiti di compatibilita e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale e non siano stati candidati non eletti alle ultime elezioni amministrative.

3. L'assessore non consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi.

4. Partecipa alle adunanze della Giunta Municipale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli assessori ed è destinatario di deleghe.

5. Partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relatore e con diritto di intervento relativamente agli incarichi affidatigli, ma senza diritto di voto.

 
Altri Articoli:
Art. 21 - Funzionamento della Giunta Municipale
Art. 19 - Assessore Anziano
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