1. Fermo restando il numero complessivo di sei assessori, alla carica di assessore possono essere eletti anche cittadini esterni al Consiglio Comunale, al fine di utilizzarne le particolari e comprovate esperienze. 2. Condizione necessaria e sufficiente all'elezione di tali cittadini è che essi siano in possesso dei requisiti di compatibilita e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale e non siano stati candidati non eletti alle ultime elezioni amministrative. 3. L'assessore non consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. 4. Partecipa alle adunanze della Giunta Municipale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli assessori ed è destinatario di deleghe. 5. Partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relatore e con diritto di intervento relativamente agli incarichi affidatigli, ma senza diritto di voto. |