1. Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, delle leggi e di regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni. 2. Quale Ufficiale di Governo adotta provvedimenti contigibili ed urgenti, emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini. |