1. All'Ufficio del Difensore Civico è preposta persona, in possesso della laurea in giurisprudenza, che, per esperienza acquisita, offra garanzie di competenza, probità ed obiettività di giudizio. Allo stesso si applicano le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste per i consiglieri comunali. 2. Il Difensore Civico è eletto dal consiglio comunale a scrutinio segreto, con il voto dei quattro quinti dei consiglieri assegnati, non computando a tal fine il sindaco. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta dopo due elezioni, il Difensore Civico è eletto dalla maggioranza assoluta dei consiglieri e dura in carica tre anni, esercitando comunque le funzioni fino alla nomina del successore. La carica di Difensore Civico è rinnovabile per una sola volta. 3. Al Difensore Civico spetta un'indennità pari a quella degli assessori. 4. Il Difensore Civico può essere revocato dall'incarico prima della scadenza del mandato solo per gravi violazioni di legge, con deliberazione motivata del consiglio comunale, adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. 5. Ove si verifichi nel corso del mandato una delle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità di cui al comma 1, il Difensore Civico è dichiarato decaduto con le stesse modalità e procedure previste dalla legge per i consiglieri comunali. |