1. I dipendenti comunali svolgono la propria attivitā al servizio e nell'interesse dei cittadini. 2. Ogni dipendente comunale č tenuto ad assolvere con professionalitā, correttezza e tempestivitā alle funzioni e mansioni di competenza e, nei limiti delle proprie responsabilitā, a raggiungere gli obiettivi assegnati. 3. Il regolamento sull'ordinamento determina le condizioni e le modalitā con le quali il Comune garantisce le pari opportunitā, promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integritā psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertā e dei diritti sindacali. 4. La giunta comunale, sentito il direttore generale ovvero, in mancanza, il segretario comunale, assegna il personale dipendente ai diversi uffici e servizi sulla base delle esigenze di funzionamento e degli obiettivi affidati con gli strumenti di programmazione, nel rispetto delle professionalitā possedute. 5. Il Comune recepisce e applica gli accordi di lavoro approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore. |