1. Ai fini della promozione e del perseguimento dello sviluppo civile, economico e sociale della comunità locale, il Comune, nel rispetto delle competenze e delle leggi vigenti, può sviluppare rapporti con altri enti, pubblici e privati, per attività di comune interesse. 2. Il Comune collabora con lo Stato, la Regione, la Provincia, gli altri comuni e istituzioni, che hanno competenza su materie di interesse locale, per lo studio di problematiche relative alla popolazione locale. 3. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può decidere gemellaggi con uno o più comuni nazionali ed esteri al fine di incrementare la pace, la solidarietà e la conoscenza tra i popoli, assumendo le conseguenti spese di rappresentanza nei limiti degli stanziamenti di bilancio. 4. Il Comune promuove condizioni di pari opportunità tra uomo e donna. |