1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti e alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attivitą istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti. 2. Il regolamento dei contratti disciplina l'attivitą negoziale del Comune ispirandosi, in funzione dell'interesse pubblico, a principi tendenti a realizzare, nel rispetto della legge, la massima economicitą applicando allo stesso tempo criteri di obiettivitą e trasparenza nelle scelte da effettuare. 3. Le determinazioni a contrarre adottate dai dirigenti comunali, ferma restando l'esecutivitą delle stesse nei termini stabiliti dalla legge, sono comunque oggetto di pubblicazione all'albo pretorio. 4. Nei contratti dei lavori pubblici e delle forniture, rogati per conto dell'Amministrazione Comunale, deve essere dato atto che le imprese aggiudicatarie devono garantire nei rapporti con i loro dipendenti il rispetto dei contenuti dei contratti nazionali di lavoro e delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. 5. Per la stipulazione dei contratti rogati normalmente dal Segretario Comunale, interviene, in rappresentanza del Comune, il dirigente responsabile del servizio. |