1. La dimostrazione dei risultati della gestione avviene, ai sensi di legge, mediante il rendiconto, che comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio. 2. La Giunta, nella relazione illustrativa allegata al rendiconto, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, evidenziando i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche ed analizzando le ragioni dei principali scostamenti rispetto alle previsioni. 3. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il termine fissato dalla legge, in seduta pubblica, con il voto della mag gioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica. |