1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri, scegliendo in un elenco di professionisti in possesso dei requisiti di legge, i quali, a seguito di idonee forme di publicizzazione, abbiano dichiarato la propria disponibilità a ricoprire l'incarico. Ad essi si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del Codice civile. 2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Sono revocabili solo nel caso in cui non adempiano, secondo le norme di legge e di Statuto, al loro incarico. 3. Il Collegio dei Revisori collabora alla funzione di indirizzo e di controllo del Consiglio e con la Giunta, quando ne sia richiesto; le modalità sono stabilite dal regolamento. 4. I Revisori, per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente ed esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della ge stione secondo le disposizioni del regolamento di contabilità. 5. I Revisori dei Conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale. 6. Il Collegio dei Revisori dei Conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il Collegio può esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. |